Aprire un’attività di Gommista: i percorsi professionali necessari e le normative da conoscere.

Aprire un’attività di Gommista: i percorsi professionali necessari e le normative da conoscere.

La via dell’autoimprenditorialità costituisce una scelta strategica per chi aspira a una modalità di lavoro indipendente; tuttavia, richiede un impegno importante e una precisa idea imprenditoriale. La decisione di aprire l’attività di Gommista rappresenta un’opzione valida e attuale, considerando l’elevato numero di veicoli in circolazione e la costante necessità di manutenzione e sostituzione delle gomme, nonché il rispetto delle normative sulla sicurezza stradale che impongono standard specifici per pneumatici.

Oltre alla prestazione di servizi, come la riparazione e il cambio stagionale delle gomme, l’attività permette di ampliare il proprio fatturato con la vendita di pneumatici e accessori correlati. È importante, però, considerare che aprire un’impresa di questo tipo richiede un investimento iniziale significativo e la necessità di superare alcune barriere burocratiche. Sebbene non manchi la concorrenza, il mercato è sempre alla ricerca dell’alta qualità e di innovazione.

La professione di Gommista rientra nell’ambito dell’Autoriparazione, regolamentata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Questa categoria include tutte le operazioni di sostituzione, modifica e ripristino di componenti dei veicoli a motore, nonché l’installazione di impianti e componenti fissi.

L’attività di autoriparazione si distingue nelle seguenti categorie:

  • Meccatronica (comprende le attività definite di “Elettrauto” e “Meccanica e Motoristica”, della legislazione previgente alla legge n. 224/2012);
  • Carrozzeria;
  • Gommista.

Per avviare un’attività di Autoriparazione e quindi di Gommista, è necessario quindi:

  • Trasmettere la relativa denuncia telematica al Registro delle Imprese ovvero all’Albo delle Imprese Artigiane, corredata della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, contenente la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti per l’esercizio dell’attività;
  • Il responsabile tecnico deve possedere almeno uno dei requisiti tecnico professionali elencati nell’art. 7 della legge n.122/1992 ed esplicitati di seguito.

I requisiti validi sono:

a) Esperienza professionale qualificata
Esercizio dell’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore, per un periodo di almeno tre anni negli ultimi cinque, in qualità di operaio qualificato.

b) Titolo di studio ed esperienza professionale qualificata 
Frequenza con esito positivo di un corso di formazione regionale teorico pratico di qualificazione (conforme ai principi della legge 21/12/1978 n. 845) ovvero di un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, in qualità di operaio qualificato, alle dipendenze di imprese del settore, nell’arco temporale degli ultimi cinque anni.

c)    Titolo di studio
Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente all’attività, conseguiti presso istituti e università statali o legalmente riconosciuti (v. allegato “B” e allegato “C”).

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